Brexit:

Chi paghera' i costi dell' uscita, ci sono delle penali, cosa dice l'articolo 50 del trattato. Grazie

pippo4321pippo4321

Pubblicata IL 27/06/2016, ORE 05:07
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Risposte Geniali

  • mylord611mylord611

    Pubblicato IL 27/06/2016, ORE 12:03

    Appassionato di affari e finanza

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    Gli Italiani ed i lavoratori italiani come al solito tanto all'estero la mano d'opera costa meno..... I risparmiatori italiani pagheranno le banche mica possono farsi sfuggire questa occasione per speculare.

    L'art 50 un optional se ne può fare benissimo a meno.

    quando qualcuno decide di sfruttare altre persone tutte le scuse sono buone .

    i burocrati europei se ne fregano degli europei basta che hanno le tasche piene.....

    e ora di finirla con le speculazioni, con i titoli lusseburghesi, con l'inquinamento economico, l'inquinamento sociale, con la demagogia, con il populismo, con i titoli di giornale ed articoli che diffondono solamente incultura nell' immaginario collettivo superando questo forse si potrebbe pensare a che cosa potrebbe significare la parola europa.

  • curiosandoilwebcuriosandoilweb

    Pubblicato IL 27/06/2016, ORE 11:47

    Appassionato di

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    In realtà non esistono penali da dover pagare, l'articolo 50 dei Trattati di Lisbona  recita testualmente 

     

    1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
     
    2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
    30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/43 IT.
     
    4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.
    Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
     
    5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.

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