Quanto tempo ha a disposizione il datore di lavoro ...

quanto tempo ha a disposizione il datore di lavoro per liquidare il TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro?

valentina731valentina731

Pubblicata IL 17/09/2008, ORE 17:41
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  • sigillo4sigillo4

    Pubblicato IL 17/09/2008, ORE 18:59

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    Trattamento di fine rapporto: termine di pagamento

     

    Con sentenza n. 4222 del 25 marzo 2002, la Cassazione ha stabilito che il pagamento del TFR alla data di cessazione del rapporto è condizionato dal fatto che il datore sia a conoscenza di tutti gli elementi di calcolo. Da ciò ne consegue che il TFR produce interessi e rivalutazione su tutto ciò che può essere determinato ed esigibile. In caso contrario, produce gli accessori dal giorno in cui il credito può esser liquidato nel suo ammontare integrale, anche se ciò si realizza, per la successiva acquisita conoscenza di tutti gli elementi di calcolo, dopo la cessazione del rapporto. Conseguentemente, osserva la Corte, che il termine inderogabile per il pagamento del TFR è il momento in cui può esser liquidato nel suo ammontare integrale e, quindi, il momento della cessazione del rapporto di lavoro se in tale momento il TFR è determinabile.

      

    Trattamento di fine rapporto: termine di pagamento

     

    Con sentenza n. 4822 del 4 aprile 2002, la Cassazione è tornata ad affrontare, in modo diverso rispetto alle precedenti pronunce, il problema del termine di pagamento del TFR. La Corte osserva che l'art. 2120 c.c. non lascia dubbio sulla circostanza che l'obbligazione trova fonte nella cessazione del rapporto che ne rappresenta, quindi, il momento genetico a partire dal quale deve essere adempiuta. La Cassazione continua in tale ragionamento osservando che, quand'anche non si consideri tale articolo come produttivo dell'obbligo immediato, c'è sempre l'art. 1183, comma 1, c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento del TFR: ovviamente, da tale momento decorrono gli interessi. La Suprema Corte conclude, infine, affermando che nessun accordo collettivo, tendente a dilazionare il termine di pagamento, può modificare il precetto dell'art. 2120 c.c..

          Quietanza a saldo  Quietanza a saldo Con sentenza n. 15737 del 27 luglio 2005, la Cassazione ha affermato che la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore contenente una dichiarazione di rinuncia a diritti derivanti da rapporto di lavoro e con la dizione di non aver altro a pretendere, non ha efficacia negoziale e si concretizza normalmente in una dichiarazione di scienza. Essa è soggetta all’onere dell’impugnazione ex art. 2113 C.C.Naturalmente ciò non vige per le conciliazioni disposte artt. 185 - 410 e 411 del C.P.C. e per le conciliazioni monocratiche (art. 11 del D.L.vo  124/04).
  • orangecounty91orangecounty91

    Pubblicato IL 17/09/2008, ORE 18:17

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    Non c'è un termine tassativo. Però, dopo 60 giorni (solari) dalla conclusione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a cominciare a pagare anche gli interessi legali sull'importo dovuto.

    In ogni modo, se ritardano molto fagli scrivere dal sindacato- o da un amico avvocato- e vedrai che si spicciano subito!

    Sorriso

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